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LEGGE 8 giugno 1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali.

note: Entrata in vigore della legge: 13/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  13-6-1990 al: 27-3-1993
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Art. 13

(Circoscrizioni di decentramento comunale)
1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.
6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.