LEGGE 24 aprile 1990, n. 100

Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 18/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
Testo in vigore dal: 18-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
  1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della  legge
28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi  agli  interessi  agli
operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro
quota, o di parte di essa, di capitale di rischio  nelle  societa'  o
imprese all'estero partecipate dalla SIMEST  Spa  e  aventi  sede  in
Paesi non facenti parte dell'Unione europea,  con  le  modalita',  le
condizioni e l'importo massimo stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale.  Si   applica
l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I
relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla  legge  28  maggio
1973, n. 295. ((Le  operazioni  di  finanziamento  di  cui  al  primo
periodo sono accordate da soggetti, italiani  o  esteri,  autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria e  da  intermediari  finanziari
autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, nonche' da soggetti a cui si applica, ai sensi  di  disposizioni
speciali, il titolo V del medesimo testo unico)). 
  2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della  prevista
quota di capitale di rischio  nella  societa'  o  impresa  mista,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge  28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione. (2) 
  3. Gli operatori italiani che  partecipano  a  societa'  e  imprese
all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi,  nei  limiti
delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia  assicurativa
della   Sezione   speciale   per    l'assicurazione    del    credito
all'esportazione  (SACE)  per  i  rischi  politici   e   per   quelli
commerciali derivanti dal mancato trasferimento  di  fondi  spettanti
all'impresa  italiana,   per   qualsiasi   ragione   non   imputabile
all'operatore nazionale secondo modalita' e  condizioni  che  saranno
all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 ha disposto (con l'art.  20,  comma
1, lettera a)) la soppressione della parola "miste" dopo  le  parole:
"imprese" e: "societa'" al comma 2 del presente articolo.