LEGGE 19 marzo 1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.

note: Entrata in vigore della legge: 7-4-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2013)
Testo in vigore dal: 5-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
 
  1.  Non  possono  essere   candidati   alle   elezioni   regionali,
provinciali, comunali  e  circoscrizionali  e  non  possono  comunque
ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale,  assessore
e  consigliere  regionale,  presidente  della   giunta   provinciale,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e
componente del consiglio circoscrizionale,  presidente  e  componente
del  consiglio  di  amministrazione  dei   consorzi,   presidente   e
componente dei consigli  e  delle  giunte  delle  unioni  di  comuni,
consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali  e
delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8  giugno  1990,
n. 142, amministratore e componente degli organi comunque  denominati
delle unita' sanitarie locali, presidente e componente  degli  organi
esecutivi delle comunita' montane: 
    a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il  delitto
previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di
associazione   finalizzata   al   traffico   illecito   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui  all'articolo  74  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui  all'articolo  73  del  citato  testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette  sostanze,  o
per  un  delitto  concernente   la   fabbricazione,   l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in  cui  sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il delitto di favoreggiamento personale  o  reale  commesso  in
relazione a taluno dei predetti reati; (12) 
    b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per  i  delitti
previsti  dagli  articoli  314  (peculato),  316  (peculato  mediante
profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a  danno  dello
Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per  un  atto  d'ufficio),
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-  ter
(corruzione  in  atti  giudiziari),  320   (corruzione   di   persona
incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; (12) 
    c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva  alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu' delitti commessi con abuso  dei  poteri  o  con  violazione  dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o  a  un  pubblico  servizio
diversi da quelli indicati alla lettera b); 
    d) coloro che sono stati condannati con  sentenza  definitiva  ad
una pena non inferiore a due  anni  di  reclusione  per  delitto  non
colposo; (12) 
    e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 DICEMBRE 1999,N. 475; 
    f) coloro nei  cui  confronti  il  tribunale  ha  applicato,  con
provvedimento  definitivo,  una  misura  di  prevenzione,  in  quanto
indiziati  di  appartenere  ad  una   delle   associazioni   di   cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,  come  sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. (12) 
  1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la
sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e'
equiparata a condanna. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel  caso  in
cui nei confronti dell'interessato venga emessa  sentenza,  anche  se
non definitiva, di non luogo  a  procedere  o  di  proscioglimento  o
sentenza di annullamento, anche se con rinvio,  ovvero  provvedimento
di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo. 
  3. Le disposizioni previste dal comma 1 si  applicano  a  qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e'  di
competenza: 
    a)   del   consiglio   regionale,   provinciale,    comunale    o
circoscrizionale; 
    b) della giunta regionale o provinciale o  dei  loro  presidenti,
della  giunta  comunale  o  del  sindaco,  di  assessori   regionali,
provinciali o comunali. 
  4. L'eventuale elezione o nomina di coloro  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato  la
nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non  appena
venuto a conoscenza dell'esistenza delle  condizioni  stesse.  4-bis.
Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: 
    a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per  uno  dei  delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma,  316,  316-bis,  317,  318,
319, 319-ter e 320 del codice penale; 
    b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad  una  pena
non inferiore a due anni di reclusione per un  delitto  non  colposo,
dopo l'elezione o la nomina; 
    c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati  di  appartenere  ad  una   delle   associazioni   di   cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,  come  sostituito
dall'articolo  13  della  legge  13  settembre  1982,  n.   646.   La
sospensione  di  diritto  consegue,  altresi',  quando  e'   disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di  cui  agli  articoli
284, 285 e 286  del  codice  di  procedura  penale.  Nel  periodo  di
sospensione i soggetti sospesi  non  sono  computati  al  fine  della
verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia
quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto  di
produrre effetti decorsi diciotto  mesi.  La  cessazione  non  opera,
tuttavia,  se  entro  i  termini  di  cui   al   precedente   periodo
l'impugnazione in punto di responsabilita'  e'  rigettata  anche  con
sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa
di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla  sentenza
di rigetto. 
  4-ter. A cura della cancelleria del tribunale  o  della  segreteria
del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che  comportano  la
sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati  al  commissario
del  Governo  se  adottati  a  carico  del  presidente  della  giunta
regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed
al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata  la  sussistenza
di una causa  di  sospensione,  provvede  a  notificare  il  relativo
provvedimento  agli  organi  che  hanno  convalidato   l'elezione   o
deliberato la nomina.  Nei  casi  in  cui  la  causa  di  sospensione
interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un
assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del
Governo ne da' immediata comunicazione al  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e
il Ministro dell'interno, adotta  il  provvedimento  che  accerta  la
sospensione. Tale provvedimento e' notificato, a cura del commissario
del Governo, al competente consiglio  regionale  per  l'adozione  dei
conseguenti adempimenti di legge.  Per  la  regione  siciliana  e  la
regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo  sono
esercitate,  rispettivamente,  dal  commissario  dello  Stato  e  dal
presidente della commissione di coordinamento. Per  la  durata  della
sospensione  al  consigliere  regionale  spetta   un   assegno   pari
all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata con legge
regionale. 
  4-quater. La sospensione  cessa  nel  caso  in  cui  nei  confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della  misura  coercitiva  di
cui al comma 4-bis,  ovvero  venga  emessa  sentenza,  anche  se  non
passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento  o
di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di  prevenzione
o sentenza di annullamento ancorche'  con  rinvio.  In  tal  caso  la
sentenza o  il  provvedimento  di  revoca  devono  essere  pubblicati
nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza  dell'organo  che
ha  proceduto  all'elezione,  alla  convalida  dell'elezione  o  alla
nomina. 
  4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dec-
ade da essa di diritto dalla data del passaggio  in  giudicato  della
sentenza di condanna o  dalla  data  in  cui  diviene  definitivo  il
provvedimento che applica la misura di prevenzione. 
  4-sexies. Le disposizioni previste  dai  commi  precedenti  non  si
applicano nei confronti di  chi  e'  stato  condannato  con  sentenza
passata in giudicato o  di  chi  e'  stato  sottoposto  a  misura  di
prevenzione  con  provvedimento  definitivo,  se   e'   concessa   la
riabilitazione  ai  sensi  dell'articolo  178  del  codice  penale  o
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. 
  4-septies. Qualora ricorra alcuna  delle  condizioni  di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e) ed  f)  del  comma  1  nei  confronti  del
personale dipendente delle amministrazioni  pubbliche,  compresi  gli
enti  ivi  indicati,  si  fa   luogo   alla   immediata   sospensione
dell'interessato dalla funzione  o  dall'ufficio  ricoperti.  Per  il
personale degli enti locali  la  sospensione  e'  disposta  dal  capo
dell'amministrazione  o  dell'ente  locale  ovvero  dal  responsabile
dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalita' e pro-
cedure  previste  dai  rispettivi  ordinamenti.  Per   il   personale
appartenente alle regioni e per gli  amministratori  e  i  componenti
degli  organi  delle  unita'  sanitarie  locali,  la  sospensione  e'
adottata dal  presidente  della  giunta  regionale,  fatta  salva  la
competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei  presidenti  delle
province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i  provvedimenti
emanati dal giudice sono comunicati, a  cura  della  cancelleria  del
tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai  responsabili
delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1. 
  4-octies. Al personale dipendente di  cui  al  comma  4-septies  si
applicano altresi' le disposizioni dei commi 4-quinquies e  4-sexies.
(7) 
  5. Quando, in relazione a fatti o  attivita'  comunque  riguardanti
gli enti di  cui  al  comma  1,  l'autorita'  giudiziaria  ha  emesso
provvedimenti che  comportano  la  sospensione  o  la  decadenza  dei
pubblici ufficiali degli enti medesimi  e  vi  e'  la  necessita'  di
verificare che  non  ricorrano  pericoli  di  infiltrazione  di  tipo
mafioso nei servizi degli stessi  enti,  il  prefetto  puo'  accedere
presso gli  enti  interessati  per  acquisire  dati  e  documenti  ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi. 
  6. Copie dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  5  sono  trasmesse
all'Alto commissario per  il  coordinamento  della  lotta  contro  le
delinquenza mafiosa. 
                                                          (17) ((26)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma
1, lettera p)) che il presente articolo e' abrogato "salvo per quanto
riguarda gli amministratori e  i  componenti  degli  organi  comunque
denominati  delle  aziende  sanitarie   locali   e   ospedaliere,   i
consiglieri regionali". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235  ha  disposto  (con  l'art.  17,
comma 1, lettera b)) che a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto e' abrogato "l'articolo 15 della legge 19  marzo
1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale
dipendente dalle regioni".