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LEGGE 16 marzo 1990, n. 48

Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane.

note: Entrata in vigore della legge: 3/4/1990
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Testo in vigore dal:  3-4-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta anche ai farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gestito per un periodo ininterrotto di almeno tre anni farmacie urbane e che dimostrino di possedere un'anzianità professionale di almeno cinque anni.
2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI __________

N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 892/1984 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34) è il seguente:
"Art. 1. - I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarità della farmacia, purché la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo stato espletato il concorso.
Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma viene calcolato in via continuativa, ovvero per sommatoria di servizi prestati, in qualità di titolare, direttore o collaboratore di farmacia, nell'arco degli ultimi sei anni con interruzioni non superiori ad un semestre, purché al momento dell'entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno.
È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475".
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 892/1984 è il seguente:
"Art. 3. - Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, all'autorità sanitaria competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli precedenti è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande".
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