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LEGGE 2 febbraio 1990, n. 17

Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.

note: Entrata in vigore della legge: 27/02/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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Testo in vigore dal:  29-5-2016
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Art. 2

1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso
((della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328))
;
((2))
f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89))
.
((2))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89))
.
((2))
4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, ha disposto (con l'art. 1-septies , comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente".