LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 49 
(Classificazione dei  datori  di  lavoro  ai  fini  previdenziali  ed
                           assistenziali). 
 
  1. La classificazione dei datori di lavoro  disposta  dall'Istituto
ha effetto a  tutti  i  fini  previdenziali  ed  assistenziali  ed  e
stabilita sulla base dei seguenti criteri: 
    a)  settore  industria,   per   le   attivita':   manifatturiere,
estrattive,   impiantistiche;   di   produzione    e    distribuzione
dell'energia,  gas  ed  acqua;   dell'edilizia;   dei   trasporti   e
comunicazioni;  delle  lavanderie  industriali;  della  pesca;  dello
spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;((7)) 
    b) settore artigianato, per le attivita'  di  cui  alla  legge  8
agosto 1985, n. 443; 
    c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135
del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986,  n.
778; 
    d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese
quelle turistiche; di produzione, intermediazione e  prestazione  dei
servizi  anche  finanziari;  per  le   attivita'   professionali   ed
artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; 
    e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e
di  credito;  assicurative;  esattoriale,  relativamente  ai  servizi
tributari appaltati. 
  2. I datori di lavoro che svolgono  attivita'  non  rientranti  fra
quelle di cui al comma  1  sono  inquadrati  nel  settore  "attivita'
varie"; qualora non abbiano finalita'  di  lucro  sono  esonerati,  a
domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica  assegni  familiari,  a
condizione  che  assicurino  ai  propri  dipendenti  trattamenti   di
famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
sara' stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma  si
debbano aggregare, agli effetti  previdenziali  ed  assistenziali,  i
datori di lavoro che svolgano attivita' plurime rientranti in settori
diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in  atto  nei
settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o  derivanti
da  leggi  speciali  o  conseguenti  a  decreti  emanati   ai   sensi
dell'articolo 34 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1955, n. 797.(5) 
    

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AGGIORNAMENTO (5)
   La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1,  comma
234) che " Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la
disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della
legge   9   marzo   1989,  n.  88."
   Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 215) che "Con decorrenza dal
1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia
la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo,
della  legge  9  marzo  1989,  n.  88.  A far tempo da tale data la
   classificazione  dei  datori  di  lavoro  deve  essere  effettuata
   esclusivamente  sulla  base dei criteri di inquadramento stabiliti
   dal   predetto   articolo   49."



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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificata dalla L.  23  dicembre
2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "  A  decorrere
dal 1 gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a), della  legge
9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni" sono
inserite le seguenti: " ; delle lavanderie industriali"."