LEGGE 15 febbraio 1989, n. 54

Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace.

note: Entrata in vigore della legge: 9/3/1989
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Testo in vigore dal: 9-3-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti
locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni,
certificazioni,  dichiarazioni,  documenti  in  genere,  a  cittadini
italiani nati in comuni gia' sotto la  sovranita'  italiana  ed  oggi
compresi  nei  territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato
di pace con le potenze  alleate  ed  associate,  quando  deve  essere
indicato  il  luogo  di  nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di
riportare  unicamente  il  nome  italiano  del  comune,  senza  alcun
riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.