LEGGE 3 febbraio 1989, n. 41

Interventi per la politica mineraria per il 1988.

note: Entrata in vigore della legge: 25-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/1994)
Testo in vigore dal: 30-6-1993
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                Contributi per attivita' sostitutive 
 
  1. Nei bacini minerari interessati da processi di  ristrutturazione
comportanti contrazione di  manodopera  o  la  sospensione  totale  o
parziale  dell'attivita'  mineraria   divenuta   antieconomica,   con
conseguenti  esodi   di   manodopera,   anche   se   la   sospensione
dell'attivita' si sia verificata  prima  della  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge,  ma  comunque  in  vigenza  del  titolo
minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o  ad  altri
soggetti ritenuti idonei che intraprendano attivita' sostitutive  nel
territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria  o  nei
comuni limitrofi, con piani di assunzione  di  manodopera  raccordati
con gli esodi, possono essere concessi,  con  delibera  del  Comitato
interministeriale per il  coordinamento  della  politica  industriale
(CIPI), su proposta del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25  per  cento
dell'investimento  globale  relativo  alla  realizzazione   di   tali
attivita',  da  attuarsi  in  settori  diversi  da  quelli   definiti
sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore. 
  2. I contributi di cui al  comma  1  non  sono  cumulabili  con  le
agevolazioni previste da altre leggi statali, da  leggi  regionali  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta  eccezione  per
le  agevolazioni  previste  da  organismi  comunitari  e  per  quelle
relative alle attivita' agricole. 
  3.  Le  agevolazioni  di  cui  al  comma  1  destinate  alle   aree
localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono
essere concesse fino al 50 per  cento  dell'investimento  globale,  e
sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni
previste da altre leggi statali e da leggi regionali.((3)) 
  4.  Il  contributo  e'   liquidato   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione
del contributo si applica l'articolo 5, secondo e terzo comma,  della
legge 15  giugno  1984,  n.  246.  Il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa  presentazione  di
apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni  in  misura  non
superiore al 30 per cento del contributo deliberato. 
    
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AGGIORNAMENTO (3)
    
  Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 nel modificare l'art. 3  della  L.
30 luglio 1990, n. 221 ha conseguentemente disposto  (con  l'art.  2,
comma 2, lettera I)) che e' attribuita  al  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato la funzione del  soppresso  CIPI  di
formulazione del programma speciale di promozione di nuove  attivita'
produttive a seguito di interventi di ristrutturazione  sul  comparto
minerario, concessione di contributi e formulazione del programma  di
ristrutturazione di unita' minerarie di  cui,  rispettivamente,  agli
articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.