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LEGGE 25 ottobre 1989, n. 355

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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Testo in vigore dal:  8-11-1989
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Reclutamento).
2. Il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, e il trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore specializzato di esercizio - contingenti UP ed uffici locali (ULA) - dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, sono attribuiti, rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094.
3. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, l'Amministrazione attinge all'altra per la copertura dei posti disponibili per i precari stessi; fermo restando quanto previsto dal comma 13, ove sia esaurito l'elenco provinciale dei sostituti portalettere ULA, l'Amministrazione attinge alla graduatoria del concorso provinciale a posti di operatore di esercizio UP riservato ai precari per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio ULA.
4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia possibile effettuare la copertura dei posti riservati ai precari in una o più province del medesimo compartimento, si procede alla formazione di un'unica graduatoria compartimentale degli idonei non assunti per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.
5. La graduatoria di cui al comma 4, da utilizzare esclusivamente per la copertura dei posti riservati ai precari rimasti scoperti nelle province del compartimento, è formata in base al punteggio conseguito nei concorsi indicati nel comma 2 ed, a parità di punteggio, in base alla normativa di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come integrato per effetto del quarto comma dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.
6. Al solo fine di attribuire i posti riservati ai precari rimasti scoperti nei vari compartimenti dopo l'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si procede alla formazione di un'unica graduatoria nazionale, con i criteri indicati nel comma 5, per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.
7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 avvenga in più fasi, dopo l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 6 riferita a ciascuna fase, conservano validità le graduatorie provinciali dei concorsi riservati al personale precario.
8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da 2 a 6 si applica la disposizione recata dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
9. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8.
10. Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell' articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797; nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianità. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici.
11. Dal 1° gennaio 1990, il personale straordinario, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella categoria V, è attinto, per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, dalle graduatorie degli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici, già espletati o da espletare, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell' articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873; in caso di esaurimento o di mancanza delle graduatorie, si fa ricorso ad elenchi centrali, provinciali e zonali con validità triennale, in sostituzione di quelli previsti dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da istituire secondo criteri, fissati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 1989, desumibili dalla disciplina stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, in attuazione dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato ed integrato per effetto dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160. Sino alla formazione di detti elenchi, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, come modificata dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, come modificato dalla legge 16 dicembre 1972, n. 818.
12. Dal 1° gennaio 1990, l'assunzione di personale straordinario, per lo svolgimento di mansioni comprese nella categoria IV, fermo restando quanto previsto dal comma 13, è disciplinata dall' articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988. Qualora la richiesta non venga evasa entro dieci giorni dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono eccezionalmente continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376.
13. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonché coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi già espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del comma secondo dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea nell'ambito delle rispettive province. La nomina nella qualifica predetta avviene secondo l'ordine d'iscrizione negli elenchi. L'Amministrazione, con il consenso degli interessati, dispone la nomina ad operatore di esercizio ULA dei sostituti portalettere in province diverse da quelle di appartenenza, che non abbiano più iscritti nei propri elenchi, in base all'anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità di iscrizione, alla maggiore età.