LEGGE 30 maggio 1989, n. 224

Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto.

note: Entrata in vigore della legge: 9/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
  • Articoli
  • DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, DELLA CORRISPONDENTE
    ZONA DI PRODUZIONE E DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE.
  • 1
  • orig.
  • 2
  • orig.
  • 3
  • 4
  • 5
  • DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
  • 6
  • 7
  • VIGILANZA E CONSORZI VOLONTARI
  • 8
  • DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI
    E LA SLEALE CONCORRENZA
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Testo in vigore dal: 6-3-1992
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                     Denominazione del prodotto 
  ((1. La denominazione "Salame di Varzi", riconosciuta ed utilizzata
ai  sensi  delle  norme  comunitarie  e   nazionali   relative   alle
denominazioni di origine, indicazione geografiche e  attestazioni  di
specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari,  e'  riservata
al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta  delle  carni  alla
stagionatura completa, hanno luogo nella zona  tipica  di  produzione
geograficamente  individuata  nell'insieme  degli   attuali   confini
comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola,  Cecima,
Fortunago,  Godiasco,  Menconico,  Montesegale,  Ponte  Nizza,  Rocca
Susella,  Romagnese,  Santa  Margherita  Staffora,  Val   di   Nizza,
Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte  della  comunita'
montana n. 1 (Oltrepo' Pavese) con l'esclusione dei comuni  di  Borgo
Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino)). 
  2. Le caratteristiche organolettiche e merceologiche  dipendono  da
particolari metodi della tecnica di  produzione  e  dalle  condizioni
proprie dell'ambiente di produzione.