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LEGGE 30 novembre 1989, n. 399

Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

note: 29/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/1999)
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Testo in vigore dal:  29-12-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Definizione
1. L'osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge.
2. L'osservatorio geofisico sperimentale rientra tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e adotta, nel rispetto anche dei principi di cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale. Tali regolamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 168.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 73/1958 riguarda "Provvedimenti per l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste" ed è stata modificata negli articoli 6 e 9 della legge 31 ottobre 1965, n. 1243.
- Il testo dell'art. 8 e dell'intero art. 17 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:
"Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà essere espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4".
"Art. 17 (Enti di ricerca). - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui all'art. 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle relative finalità istituzionali e dei princìpi di autonomia, di cui all'art. 8, secondo le procedure e le modalità ivi previste. Con decreto del Ministro, sentito il CNST, i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati con rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'art. 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente".