LEGGE 30 novembre 1989, n. 398

Norme in materia di borse di studio universitarie.

note: 29/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
                      Norme finali e abrogativa 
 1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare  un  corso  di  dottorato  di  ricerca  si   applica   la
sospensione  del  corso  degli  studi  sino  alla  cessazione   della
frequenza del corso di  dottorato.  L'iscrizione  all'anno  di  corso
spettante in base al precedente curriculum  puo'  avvenire  anche  in
soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola. 
  2. Le disposizioni della presente legge  si  applicano  anche  agli
iscritti delle scuole di specializzazione delle facolta' di  medicina
e chirurgia fino alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
attuazione delle direttive comunitarie in  materia  di  formazione  a
tempo pieno dei medici specialisti. 
  3. Sono abrogati gli articoli 75, ((...)); 76; 77;  78;  79,  commi
primo,  secondo  e  terzo;  80  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' l'articolo 20 del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni  altra
norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. (1) 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 30 novembre 1989 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                   RUBERTI, Ministro dell'universita' 
                                        e della ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con  l'art.  6,  comma  1,
lettera b)) che al comma 3 del presente articolo  le  parole:  "salvo
quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge"  sono  abrogate
"a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto di cui all'articolo 4, comma 2."