LEGGE 6 novembre 1989, n. 368

Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 26/11/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/2022)
Testo in vigore dal: 15-7-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
  1.  Il  CGIE  esprime  parere  obbligatorio  ((sulle  proposte  del
Governo)) concernenti le seguenti materie: 
    a) stanziamenti sui vari capitoli del  bilancio  dello  Stato  in
favore delle comunita' italiene all'estero; 
    b) progrmmi pluriennali e relativi finanziamenti per la  politica
scolastica, la formazione  professionale  e  la  tutela  sociale  ((,
assistenziale)) e previdenziale; 
    ((c) criteri  per  l'erogazione  di  contributi  ad  associazioni
nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e  professionale,
organi di stampa, di divulgazione  e  di  informazione  che  svolgano
concreta attivita' di sostegno e di  promozione  economica,  sociale,
culturale e civile delle comunita' italiane all'estero)); 
    d) informazioni e programmi radiotelevisivi ((e  informatizzati))
per le comunita' italiane all'estero; 
    e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali. 
  ((1-bis.  Il  CGIE  esprime  parere  obbligatorio  sulle  questioni
concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e
dalle regioni. 
  ((1-ter. Le amministrazioni dello Stato  e  gli  enti  territoriali
forniscono  tempestivamente  e  compiutamente  le  informazioni  loro
richieste nelle materie di competenza del CGIE. 
  ((1-quater.  Il  CGIE  ha  diritto  di  accesso  presso  tutte   le
amministrazioni  dello  Stato,   ivi   comprese   le   rappresentanze
diplomatiche e  consolari,  e  presso  gli  enti  territoriali,  alle
informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti  e
le  deroghe  al  diritto  di  accesso  ai  documenti   amministrativi
stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198)). 
  4. In caso di motivita urgenza, il parere e' formulato dal Comitato
di presidenza di cui all'articolo 9  e  deve  essre  sottoposto  alle
valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva. 
  5. Si prescinde dal parere del  CGIE  qualora  lo  stesso  non  sia
epresso nella riunione successiva alla richista. 
  ((5-bis. Il Governo e le  regioni  motivano  le  decisioni  assunte
sulle questioni di interesse per le  comunita'  italiane  all'estero,
qualora difformi dal parere espresso dal  CGIE  ai  sensi  del  comma
1-bis,  trasmettendo  copia   della   motivazione   alle   competenti
commissioni parlamentari)).