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LEGGE 6 novembre 1989, n. 368

Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 26/11/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/2022)
Testo in vigore dal:  15-7-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Il CGIE esprime parere obbligatorio
((sulle proposte del Governo))
concernenti le seguenti materie:
a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiene all'estero;
b) progrmmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale
((, assistenziale))
e previdenziale;
((
c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero
))
d) informazioni e programmi radiotelevisivi
((e informatizzati))
per le comunità italiane all'estero;
e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
((
1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
((
1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
((
1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241
))
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198))
.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1998, N. 198))
.
4. In caso di motivita urgenza, il parere è formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essre sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia epresso nella riunione successiva alla richista.
((
5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari
))