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LEGGE 14 giugno 1989, n. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

note: Entrata in vigore della legge: 6/7/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997)
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Testo in vigore dal:  6-7-1989

Art. 28

1. All'articolo 156 del codice della navigazione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
"Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, con sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149. L'ufficio di iscrizione provvede all'annotazione dell'autorizzazione nel registro di iscrizione della nave e sull'atto di nazionalità".
2. La lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:
"d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo".
3. L'articolo 145 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 145. - (Navi iscritte in registri stranieri). - 1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in registro straniero.
2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.
3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile".