stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 maggio 1989, n. 203

Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121.

note: Entrata in vigore della legge: 1/6/1989
nascondi
vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  1-6-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:
a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.
2. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Il testo dell'art. 16 è il seguente:
"Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".
Nota all'art. 1:
Il D.P.R. n. 807/1950 reca: "Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio". Il testo del primo comma dell'art. 3 è il seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti mense obbligatorie di servizio compete, per ciascuno dei partecipanti effettivamente presenti, il controvalore della razione viveri:
a) mense ufficiali, sottufficiali, carabinieri e finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e dei battaglioni mobili dei Carabinieri, della Guardia di finanza e altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate, durante la permanenza ai campi nei periodi in cui l'Esercito compie grandi manovre, di campagna, di cavalleria e di istruzione;
b) mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo di navi della Marina militare ai sensi del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con il R.D. 15 luglio 1938, n. 1156, e successive varianti, nonché mense ufficiali, sottufficiali e finanzieri costituite a bordo delle unità del Naviglio della guardia di finanza;
c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 24 ottobre 1947, n. 1428, per il personale militare e civile di ruolo e non di ruolo e salariato in forza amministrativa agli aeroporti e che vi presti servizio effettivo, nonché al personale militare che vi si rechi per esplicare attività di volo.
Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto, viene corrisposto alle mense la metà dell'importo del controvalore di cui sopra".