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LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore della legge: 26/5/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
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Testo in vigore dal:  18-5-2012
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Art. 7

(Autonomia finanziaria e contabile delle università)
1. Le entrate delle università sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:
a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;
b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;
c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.
3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 49))
.
6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.
7. Le università adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.
8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse reponsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.
Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.
11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.