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LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore della legge: 26/5/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
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Testo in vigore dal:  26-5-1989

Art. 6

(Autonomia delle università)
1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.
3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.
5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti.
Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illeggitime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emante.
11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si veda nelle note all'art. 1.
- L'art. 65 del D.P.R. n. 382/1980 già citato è così formulato:
"Art. 65 (Ripartizione dei fondi per la ricerca). - Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1 gennaio 1981, è ripartito per il 60 per cento tra le varie Università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante 40 per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.
Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le Università, queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustativa sull'attività svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.
Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facoltà con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Università. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.
Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le Università".