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LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore della legge: 26/5/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
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Testo in vigore dal:  29-1-2011
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Art. 16

(Università)
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:
a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;
b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6;
c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;
e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore.
3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.
4. Gli statuti devono comunque prevedere:
a) l'elettività del rettore;
b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;
((7))
c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;
d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente;
e) l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;
f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;
((7))
g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.
5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima della aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.
8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina.
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 2, comma 13, lettera a)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello stesso le disposizioni dell'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168.