LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

note: Entrata in vigore della legge: 1/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2006)
Testo in vigore dal: 31-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
  1. La commissione elettorale circondariale, scaduti  i  termini  di
cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui  ricorsi
presentati (( entro il mese di febbraio )). 
2.  Le   determinazioni   adottate   dalla   commissione   elettorale
circondariale  sono  immediatamente   comunicate   alla   commissione
elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le  decisioni  sui
ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.