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LEGGE 8 marzo 1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

note: Entrata in vigore della legge: 7/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1996)
Testo in vigore dal:  7-4-1989

Art. 19

1. L'Unione delle Comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane.
2. L'Unione è l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo.
3. L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attività delle Comunità; mantiene i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.