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LEGGE 8 marzo 1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

note: Entrata in vigore della legge: 7/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1996)
Testo in vigore dal:  7-4-1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo 19, assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.