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LEGGE 10 febbraio 1989, n. 48

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 14-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
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Testo in vigore dal:  14-2-1989

Art. 17

1. Il termine del 31 dicembre 1988, stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 550, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1990.
2. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1990, saranno apportate in ciacun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione; nei testi unici emanati entro il 31 dicembre 1986 potranno essere apportate anche le modificazioni strettamente necessarie per il coordinamento con quelli emanati successivamente.
3. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1990 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 450 milioni per ciacuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.
Nota all'art. 17:
Il testo dei commi terzo e quinto dell'art. 17 della legge n. 825/1971 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), è il seguente:
"Comma terzo. - Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste al primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge".
"Comma quinto. - In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, è autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unità di cui non più di venti estranee alla p.a. Le persone estranee alla amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilità aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennità".