LEGGE 10 febbraio 1989, n. 48

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 14-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
Testo in vigore dal: 29-6-1990
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
  1.  Sono  prorogati  al  31  dicembre  1989  i   termini   indicati
nell'articolo 1, comma 1-bis,  lettera  a),  e  nell'articolo  9  del
decreto-legge   20   novembre   1987,   n.   474,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  gennaio  1988,  n.  12,  concernenti,
rispettivamente,  l'attuazione  degli  strumenti  urbanistici  e   le
modalita' di attuazione della ricostruzione nei  comuni  colpiti  dal
terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia.  Nei  medesimi
comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto,
prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980,  n.  799,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n.  875,
e' prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere  c)
ed f) del primo comma dello stesso articolo 5. (3) ((4)) 
  2. E' prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31  dicembre  1988
indicato  nel  comma  1-bis,  lettera   c),   dell'articolo   1   del
decreto-legge   20   novembre   1987,   n.   474,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n.  12,  concernente  gli
interventi previsti dagli articoli 21 e  32  della  legge  14  maggio
1981, n. 219, e successive integrazioni e  modificazioni.  A  partire
dal 1 luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli
21  e  32  della  legge  14  maggio  1981,  n.   219,   e   succesive
modificazioni, segue l'iter e le modalita' previste  dalla  legge  1°
marzo 1986, n. 64.  I  poteri  ispettivi  e  di  controllo,  gia'  di
competenza della struttura speciale per  le  aree  terremotate,  sono
affidati, sempre a datare dal 1 luglio  1989,  al  Ministro  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria
le  regioni  Campania,  Basilicata  e  Puglia  esprimono  parere   di
conformita' sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilita'
in rapporto alla programmazione regionale. 
  3. Sono confermate le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  commi
1-bis  e  1-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,   n.   791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre  1989
indicato dal comma 1  del  presente  articolo,  per  quanto  concerne
l'attuazione  degli  strumenti  urbanistici  nei  comuni  terremotati
dichiarati sismici anche in assenza dei programmi pluriennali di  cui
all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
  La stessa ha inoltre disposto  (con  l'art.  2,  comma  1)  che  e'
prorogato al 31  dicembre  1992  il  termine  del  31  dicembre  1989
indicato dal comma 1 del presente articolo, per  quanto  concerne  le
modalita' di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione
degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di
cui all'articolo 9  del  decreto-legge  20  novembre  1987,  n.  474,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 3, comma 8) che "Le
agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto  previste
dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio  1989,  n.  48,  e
successive modificazioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre
1992".