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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 37

Contenimento della spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore della legge: 10-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal:  10-2-1989

Art. 3

Esenzioni dalla partecipazione alla spesa
1. A decorrere dal 1 luglio 1989 sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche:
a) i cittadini cui sia riconosciuto lo stato di povertà con le modalità di cui all'articolo 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e i titolari di pensione con reddito imponibile fino a lire 10 milioni, incrementato fino a lire 15 milioni in presenza del coniuge a carico. Non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà, usata dal pensionato come abitazione o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica proprietà immobiliare posseduta;
b) i titolari di pensione sociale;
c) i disoccupati regolarmente iscritti all'ufficio di collocamento;
d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c).
2. A decorrere dal 1 luglio 1989 è abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle categorie di invalidi e assimilati, di cui alla normativa vigente.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. La quota di partecipazione alla spesa del 40 per cento si applica alle specialità medicinali di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 con l'esclusione, dal 1› gennaio 1989, delle categorie esenti.
Nota all'art. 3:
L'art. 19, comma 18, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1987) così recita: "Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalità per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unita sanitarie locali".