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LEGGE 18 gennaio 1989, n. 9

Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea.

note: Entrata in vigore della legge: 7/2/1989
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Testo in vigore dal:  7-2-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni normative nazionali".
2. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 18/1979 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), così come integrato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4. - Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25› anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.
Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni normative nazionali".
- Il testo vigente dell'art. 6 della medesima legge n. 18/1979, così come integrato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6. - La carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo è incompatibile con quella di:
a) presidente di giunta regionale;
b) assessore regionale.
Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.
Qualora il rappresentante non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
Il rappresentante dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.
In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo".