LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

note: Entrata in vigore della legge: 10-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 10-2-1989
                               Art. 10. 
  1. E' istituito presso il Ministero dei lavori  pubblici  il  Fondo
speciale  per  l'eliminazione  e  il   superamento   delle   barriere
architettoniche negli edifici privati. 
  2. Il Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con  i  Ministri
per gli affari sociali, per  i  problemi  delle  aree  urbane  e  del
tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi
dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate
tra i comuni richiedenti. 
  3.  I  sindaci,  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  delle
disponibilita' attribuite ai  comuni,  assegnano  i  contributi  agli
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta. 
  4. Nell'ipotesi in cui le somme  attribuite  al  comune  non  siano
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco  le  ripartisce
con precedenza per le domande presentate  da  portatori  di  handicap
riconosciuti invalidi totali con difficolta' di  deambulazione  dalle
competenti unita' sanitarie locali  e,  in  subordine,  tenuto  conto
dell'ordine cronologico di presentazione delle  domande.  Le  domande
non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi  restano  valide
per gli anni successivi. 
  5. I contributi devono essere erogati entro quindici  giorni  dalla
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.