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LEGGE 16 marzo 1988, n. 81

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari.

note: Entrata in vigore della legge: 21/03/1988
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Testo in vigore dal:  21-3-1988

Art. 4

1. Per l'attività lavorativa di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, i datori di lavoro che abbiano provveduto o provvedano alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari sono tenuti anche al pagamento, secondo le disposizioni di cui al predetto comma 8, delle quote di contribuzione previdenziale e assistenziale relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assicurazione contro la tubercolosi, al trattamento economico di malattia e maternità.
2. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al 31 dicembre 1988.

Nota all'art. 4:
Per il testo dell'art. 16 della legge n. 943/1986 si veda la precedente nota all'art. 1.