LEGGE 27 ottobre 1988, n. 467

Partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA).

note: Entrata in vigore della legge: 20/11/1988
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Testo in vigore dal: 20-11-1988
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata  la  partecipazione  dell'Italia  alla  seconda
ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo
agricolo,  del  quale  l'Italia  fa  parte  in  virtu'  della legge 3
dicembre 1977, n. 885.
  2.   Ai   suddetti   fini   e'  stabilito  un  contributo  di  lire
13.493.216.000 per l'anno 1986, da versarsi in un'unica rata.
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             La  legge  n.  885/1977  reca:  "Ratifica  ed esecuzione
          dell'accordo per l'istituzione di un  Fondo  internazionale
          di  sviluppo  agricolo  (FISA),  con  allegati, aperto alla
          firma a New York il 20 dicembre 1976".