LEGGE 9 maggio 1988, n. 166

Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.).

note: Entrata in vigore della legge: 08/06/1988
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Testo in vigore dal: 8-6-1988
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Il  Governo  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  provvedere
all'aumento  di  dollari  USA  correnti  95.156.888  della  quota  di
partecipazione  italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo
(B.A.S.), istituita dall'accordo  ratificato  e  reso  esecutivo  con
legge 4 ottobre 1966, n. 907.
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          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             La  legge  n.  907/1966  reca  il  titolo:  "Ratifica ed
          esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca asiatica di
          sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965".