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LEGGE 24 dicembre 1988, n. 542

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-91.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/1989)
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Testo in vigore dal:  14-1-1989

Art. 26

(Disposizioni diverse)
1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1989, sui capitoli indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
2. Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al precedente comma 1, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 3.000 milioni.
3. Per l'anno finanziario 1989 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
4. Per l'anno finanziario 1989 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamanto tratti nell'anno finanziario 1989 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342: "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria", dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di accordo in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.
6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1988, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1989, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli
7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1989, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).
8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articoli 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e suc- cessive modi ficazioni.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico, da devolvere come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.
12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri drcreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e suc- cessive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
13. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purché risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.
15. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, limitatamente ai maggiori residui risultano alla chiusura dell'esercizio 1988, rispetto a quelli riassuntivamente iscritti nel bilancio 1989. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.