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LEGGE 5 dicembre 1988, n. 521

Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore della legge: 13-12-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2017)
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Testo in vigore dal:  20-4-2006
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Art. 35

Disciplina per il personale volontario
1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera pp)) che il presente articolo è mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 11 dello stesso D.Lgs. 139/2006.