LEGGE 5 dicembre 1988, n. 521

Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore della legge: 13-12-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-12-1988
                               ART. 14. 
                       (Procedure concorsuali) 
 
  1. Per l'accesso alle diverse  carriere  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco sono banditi concorsi pubblici per il  conseguimento
della idoneita' all'assunzione che dara' titolo alle  nomine  secondo
l'ordine della graduatoria. 
  2. I concorsi sono banditi per i posti che si prevede si renderanno
disponibili nel triennio successivo alla data del bando. 
  3. Le graduatorie per l'accesso  alle  diverse  carriere  rimangono
valide per un periodo  di  tre  anni  a  decorrere  dal  31  dicembre
dell'anno di approvazione delle stessa. 
  4. Per ciascuno dei tre anni sono conferiti  ai  candidati  idonei,
che tuttora conservino i  requisiti  fisici,  anche  i  posti  resisi
effettivamente disponibili alla data del decreto di nomina. 
  5. Entro il  31  dicembre  del  secondo  anno  di  validita'  delle
graduatorie, ovvero anticipatamente, in  caso  di  esaurimento  delle
stesse, possono essere banditi i concorsi pubblici per  la  copertura
dei posti che si renderanno disponibili nel triennio successivo. 
  6. Le disposizioni  contenute  nei  commi  1,  2,  3,  4,  e  5  si
applicano, in quanto compatibili, anche  ai  concorsi  pubblici  che,
alla data di entrata in vigore della presente legge,  risultino  gia'
espletati, ovvero gia' banditi per tutti i ruoli del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco. 
  7.   Qualora   le   esigenze    di    servizio    lo    richiedano,
l'amministrazione,  d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali   di
categoria maggiormente rappresentative, puo' conferire, in  qualsiasi
momento,  al  verificarsi  della  vacanza,  i  posti  disponibiliagli
idonei, secondo l'ordine della graduatoria. 
  8. Le nomine hanno decorrenza giuridica  dalla  data  del  relativo
decreto ed economica dalla data di effettivi assunzione del servizio. 
  9. I posti  che  si  rendono  vacanti  nei  profili  di  qualifiche
funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche
inferiori anche in  pendenza  dell'espletamento  delle  procedure  di
copertura del posto nel profilo della qualifica superiore. 
 10.  Per  esigenze  di   servizio   delle   sedi   di   assegnazione
l'amministrazione puo' stabilire che il personale  assunto  non  puo'
essre tasferito prima  di  avervi  prestato  effettivo  servizio  per
almeno cinque anni. 
 11.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa   con   le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormante  rappresentative,
sono  stabilite  le  modalita'  di  espletamento  dei   concorsi   di
assunzione nei ruoli del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  i
requisiti speciali richiesti per la partecipazione nonche' le materie
oggetto delle prove di esame.