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LEGGE 22 novembre 1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

note: Entrata in vigore della legge: 17-12-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
Testo in vigore dal:  17-12-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiane delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
-La legge n. 1159/1929 reca:"Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi".
-Il R.D. n. 289/1930 reca:"Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n.1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato".