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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 7 gennaio 1988, n. 23

Indicazioni per la tessera personale dei soggetti affetti da diabete mellito.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/02/1988
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Testo in vigore dal:  20-2-1988

Art. 1

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;
Visto, in particolare, l'art. 4, primo comma, della succitata legge, il quale dispone che ogni cittadino, affetto da diabete mellito, deve essere fornito di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica, e che il modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno stabilite dal Ministro della sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
Viste le risultanze dei lavori del gruppo di studio, che ha operato nell'ambito di questo Ministero, formato da esperti sull'epidemiologia del diabete e dai rappresentanti degli assessorati alla sanità delle regioni;
Considerato che le conclusioni a cui è pervenuto tale gruppo di studio possono essere ritenute idonee al fine di stabilire le indicazioni sul modello di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del citato art. 4, primo comma, della legge 16 marzo 1987, n. 115;
Decreta:
Le indicazioni del modello di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica, di cui all'art. 4, primo comma, della legge 16 marzo 1987, sono stabilite nell'allegato A, contenente il fac-simile di modello di tessera e nell'allegato B, con il quale sono fornite istruzioni tecniche operative per il rilascio e l'uso della tessera medesima, nonché per la registrazione e la gestione dei dati in quest'ultima contenuti. Gli allegati A e B sopra menzionati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 gennaio 1988

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 gennaio 1988 Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 4 della legge n. 115/1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1987, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito, è il seguente:
"Art. 4. - 1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito, deve essere fornito di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica. Il modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno stabilite dal Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di cui all'art. 3".
Il testo dell'art. 3 della stessa legge, soprarichiamato, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura le regioni, tramite le unità sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità dell'8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia".
Nel decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982,
soprarichiamato, concernente prestazioni protesiche ortopediche
erogabili a norma dell'art. 1, lettera a), n. 5) del decreto-legge 25
gennaio 1982, n. 16, vengono specificati i presidi diagnostici e
terapeutici, erogabili dal S.S.N. ai soggetti affetti da diabete
mellito. Esso sono: reattivi per la ricerca del glucosio nelle urine,
reattivi per la ricerca dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per
la ricerca contemporanea del glucosio e dei corpi chetonici nelle
urine, reattivi per il dosaggio della glucosemia - test rapido con
una goccia di sangue - siringhe da insulina monouso (art. 1, comma 1,
n. 8).