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LEGGE 21 novembre 1988, n. 508

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

note: Entrata in vigore della legge: 10/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  1-1-2008
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Art. 3

Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.(3)
((5))
2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.(1) (4)

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1,
lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennità previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:
a) lire 30.000 mensili per l'indennità di accompagnamento
erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;
b) lire 15.000 mensili per l'indennità di accompagnamento
erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennità concessa ai
cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;
d) lire 15.000 mensili per l'indennità di comunicazione in
favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988."
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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 3 aprile 2001, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in L. 215.730 a decorrere dal 1 gennaio 2002".
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che " L'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo."
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 467) che " L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008."