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LEGGE 21 novembre 1988, n. 508

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

note: Entrata in vigore della legge: 10/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  1-11-1990
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Art. 2

Misura e periodicità delle indennità di accompagnamento
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, è stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
((1))
2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.
((1))
3. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
((1))
4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima.
((1))
5. L'indennità di accompagnamento è corrisposta per dodici mensilità.

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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennità previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:
a) lire 30.000 mensili per l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;
b) lire 15.000 mensili per l'indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennità concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;
d) lire 15.000 mensili per l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988."