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LEGGE 31 ottobre 1988, n. 480

Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

note: Entrata in vigore della legge: 27/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1997)
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Testo in vigore dal:  27-11-1988

Art. 8

Retribuzione pensionabile
1. L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Retribuzione pensionabile). - 1. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione.
2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.
3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile è data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio.
4. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
5. La misura della pensione non potrà superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi.
6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianiità aziendale:
a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;
b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;
c) superiore a 25 anni per il terzo limite.
7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente.
8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;
b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25;
c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea
maggiormente rappresentativa è effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo".
Nota all'art. 8:
Il secondo comma dell'art. 40 della legge n. 859/1965 era così formulato: "La pensione di anzianità è liquidata sulla base della retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi degli ultimi dodici mesi. Detta retribuzione è adeguata nella stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti".