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LEGGE 27 ottobre 1988, n. 482

Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato.

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Testo in vigore dal:  29-11-1988

Art. 11

(Speciali disposizioni per il personale
degli enti soppressi)
1. Al personale degli enti di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509.
All'applicazione dei predetti benefici provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed il relativo personale viene collocato nei corrispondenti ruoli dello Stato mediante decreto dei Ministri competenti sulla base delle qualifiche acquisite e secondo l'anzianità di servizio e di qualifica posseduta con posizione in ruolo corrispondente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli speciali ovvero a quella di decorrenza di eventuale successiva promozione.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già proveniente dagli enti, casse, gestioni e servizi soppressi, assegnato alle unità sanitarie locali o ad altri enti pubblici, comunque utilizzato da almeno un anno dalla precedente data dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica - o dall'Ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può chiedere, con domanda da presentarsi all'amministrazione presso cui presta servizio, di essere inquadrato nei ruoli organici dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali.
4. L'inquadramento del predetto personale ha luogo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministro del tesoro, sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge.
L'inquadramento ha luogo successivamente al collocamento in ruolo del personale facente parte dei ruoli speciali soppressi, a norma del comma 2, e decorre dalla data del predetto decreto di inquadramento.
5. All'adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli ordinari in relazione alla disposizioni di cui ai precedenti commi, anche per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali di cui ai quadri annessi al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernenti il trasferimento del personale dell'Ente italiano di servizio sociale (EISS) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'ente stesso in servizio presso la sede centrale nel numero masimo di otto unità, già impegnati nella gestione e amministrazione del personale, dei programmi e delle attività trasferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto personale è inquadrato in base al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate.
7. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1 luglio 1978 e quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 11, comma 1:
-Il testo dell'art. 1-bis del D.L. n.481/1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n.641/1978, è il seguente:
Art. 1-bis-Gli enti pubblici di cui ai numeri1)Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF, 3) opera nazionale pensionati di Italia (ONPI), 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), 8)0pera nazionale invalidi di guerra (ONIG), 9)Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), 10)Istituto nazionale 'Umberto e Margherita di Savoià, 11)Unione italiana di assistenza all'infanzia, 12)Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici,14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto,15) Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze,29) Ente padronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli, 46) Consorzio nazionale produttori canapa, 48) Ente nazionale per le Tre Venezie,51) Istituti di incremento ippico, 53) Ente mostra mercato artigianato, 54) Ente italino della moda, 55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), 56) Utenti motori agricoli (UMA), 57) Opera nazionale combattenti, 59) Ente nazionale lavoratori, rimpatriati e profughi, 62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, sono soppressi e posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le funzioni di liquidazione sono assunte collegialmente dalle giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi consigli di amministrazione, ove esistano, ovvero dai consigli di amministrazione degli enti. Qualora alla amministrazione dell'ente sia preposto un commissario,il medesimo assume le funzioni predette.
Gli organi di cui al precedente comma assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente non oltre il 31 marzo 1979.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i liquidatori non possono compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione e non connessi alle attività di cui al precedente comma. In caso di inosservanza sono personalmente e solidemente responsabili per gli atti compiuti.
Entro il 31 marzo 1979 si provvede, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Rebubblica 24 luglio 1977, n.616, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonché all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate.
Con decorrenza dal 31 marzo 1979 le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e regolamenti dall'ONIG nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guerra ed equiparati, dei mutilati ed invalidi per servizio, ai familiari dei caduti per servizio, sono attribuiti, a seconda delle rispettive competenze, alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, all'Unione nazionale mutilati per servizio.
-Il D P.R. n.411/1976 concerne la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70.
-Per il titolo del D P.R. n.509/1979 v. nota all'art. 10, comma 2.
Nota all'art.11, comma 2:
-Il testo dell'art.24 del D.L. n.663/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n.33/1980, è il seguente:
Art.24-Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il personale di cui all'art.67 della legge 23 dicembre 1978, n.833, in servizio presso il Ministero della sanità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente al personale che sarà assegnato entro il limite massimo di 100 unità con le procedure previste dall'art.6 della legge 29 giugno 1977, n.349, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, dell'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dell'assistenza sanitaria di cui all'art.37 della stessa legge, è trasferito, dal 1 luglio 1980, al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del D P.R. 24 luglio 1977, n.618.
Può essere altresì destinato al Ministero della sanità il personale di cui al terzo comma dell'art.67 della L. 23 dicembre 1978, n.833 PP015
In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'art.59 della L. 23 dicembre 1978, n.833, detto personale è inquadrato in apposito ruolo speciale da istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della sanita, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; con lo stesso decreto, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, sarà stabilita l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale trasferito, fermo restando il trattamento economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975, n.70, e relativi accordi sindacali.
Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati per il secondo semestre dell'anno 1980 in lire 3 miliardi, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministrero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
-Per quanto concerne il testo dell'art.24-quinques del predetto D.L. v. nota all'art.1, comma 1.
Nota all'art.11, comma 3:
Con la legge n. 1404/1956 si è disposta la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.
Nota all'art. 11, comma 5:
Il D P.R. n. 748/1972 concerne la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.
Nota all'art. 11, comma 6:
Le disposizioni recate dall'art.32 della legge n.312/1980 (Nuovo assetto retribuito-funzionale del personale civile e militare dello Stato) sono le seguenti:
Art. 32 (Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).- Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attività presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1› luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n.100, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al predetto personale compete dal primo luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sarà attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retribuiti a qualsiasi titolo dovuti.
Nei confronti di detto personale si applica l'articolo 2 della L. 4 febbraio 1966, n.32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.