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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1988, n. 240

Norme concernenti il contenuto di zolfo nel gasolio, ai fini della salvaguardia dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/07/1988
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Testo in vigore dal:  15-7-1988

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la direttiva n. 219 del 30 marzo 1987 del Consiglio delle Comunità europee che modifica la direttiva n. 75/716/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativo al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;
Considerati i benefici ambientali che derivano alla riduzione delle emissioni di biossido di zolfo nell'atmosfera;
Considerato che la riduzione del contenuto di zolfo nel gasolio contribuisce alla riduzione delle emissioni di biossido di zolfo nell'atmosfera;
Considerato che è necessario vietare l'uso di gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,3% in peso e che è opportuno avviare l'uso di gasolio a contenuto di zolfo inferiore a 0,3% in peso;
Considerata l'attuale disponibilità di gasolio con contenuto di zolfo inferiore a 0,3% in peso ed in tempi tecnici di adeguamento degli impianti di desolforazione;
Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sulla

proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità; Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi del presente decreto si intende per gasolio qualsiasi prodotto petrolifero definito nella sottovoce 27.10 CI della tariffa doganale comune, edizione 10 dicembre 1984, o che, per i suoi limiti di distillazione, fa parte dei distillati medi destinati ad essere utilizzati come combustibili o carburanti e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 C.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 349/1986 concerne l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Il comma 2 dell'art. 2 così recita: "2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione".
- La legge n. 615/1966 concerne provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.
- Il D.P.R. n. 400/1982 reca attuazione della direttiva (CEE) n. 75/716 relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.