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LEGGE 3 agosto 1988, n. 327

Norme in materia di misure di prevenzione personali.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2011)
Testo in vigore dal:  24-8-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1

1. L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, è abrogato.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed autorizzazioni, nonché i provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della diffida.
3. Tuttavia alle diffide emanate entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti dal primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è attribuita l'efficacia dell'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della presente legge.
4. Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione già definiti, quelli in corso conservano efficacia:
a) se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge;
b) se iniziati a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità".
Nota all'art. 1, comma 2:
Si riportano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) concernenti la revoca o la sospensione della patente di guida conseguenti alla diffida:
art. 91, comma secondo: "La patente può essere sospesa dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423".
art. 91, comma tredicesimo: "La patente è revocata dal prefetto:
1) (Omissis);
2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo e secondo, qualora, trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;
3) (Omissis)".
Il testo dell'art. 82, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 393/1959, richiamato dall'art. 91, comma 13, n. 2), è il seguente:
"Art. 82. (Requisiti morali per la patente di guida). - Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
La patente può essere negata dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 di detta legge".
Nota all'art. 1, comma 4:
La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca "Disposizioni contro la mafia".