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LEGGE 12 luglio 1988, n. 270

Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure.

note: Entrata in vigore della legge: 31/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/1991)
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Testo in vigore dal:  31-7-1988

Art. 4

Contribuzione Cassa integrazione guadagni
1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è sostituito dal seguente:
"Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato".
2. Fino alla data di entrata in vigore della nuova aliquota contributiva dovuta alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone la corresponsione a favore della predetta gestione di un contributo a titolo di minori entrate valutato nel limite di 8 miliardi di lire in ragione d'anno.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 464/1972 era il seguente:
"Art. 1. - Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'integrazione salariale può essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge stessa.
Detto trattamento è esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.
La concessione dell'integrazione salariale è disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.
Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a L. 200.000.
Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le parole: 'le industrie boschive e forestali e del tabaccò.".
- La legge n. 628/1952 concerne l'estensione delle norme del R.D. n. 148/1931 al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane.
- La legge n. 1054/1960 concerne l'estensione delle norme contenute nel R.D. n. 148/1931 al personale degli autoservizi extra urbani.