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LEGGE 21 marzo 1988, n. 92

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

note: Entrata in vigore della legge: 25/3/1988
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Testo in vigore dal:  25-3-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 5, al capoverso, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1.
Detto contributo è fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante";
al comma 6, al capoverso, dopo le parole: "destinate ai contributi di cui al comma 1- ter ", sono aggiunte le seguenti: ", per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c),".
All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2- bis. Per le esigenze di funzionamento del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di raccordo con il parallelo Comitato previsto dall'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e con la commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, è costituito un ufficio di segreteria paritetico Stato-regioni composto da tre funzionari statali, di cui uno con qualifica di consigliere ministeriale aggiunto, e tre funzionari regionali posti in posizione di comando con oneri a carico della regione di provenienza, designato dallo stesso Comitato. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del Ministro del turismo e dello spettacolo ed allo stesso sovrintende un consigliere ministeriale del ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla tabella XX annessa al medesimo decreto del Presidente della Repubblica che in tal senso viene modificata. Alla copertura del connesso onere finanziario si provvede mediante la soppressione dai ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo di due unità della qualifica iniziale del VII livello".
All'articolo 8, al comma 2, dopo le parole: "aventi diritto", sono aggiunte le seguenti: "nell'ambito della stessa regione".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI --------

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 21 aprile 1988.
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