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LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988

Art. 23


1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative già esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformità del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego può sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorità:
a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indi- cate ovvero promosse dagli enti territoriali;
b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.
3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:
a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;
b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;
c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;
e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 7 non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;
f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;
g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;
h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.
4. Quando il progetto è predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.
5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.
6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata una indennità di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.
8. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.
10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.
11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo.
Nota all'art. 23, comma 1:
Per il testo dell'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 si veda la nota all'art. 8, comma 31.
Nota all'art. 23, comma 7:
Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.