stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-5-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

1. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.
2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 1988 sono riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno.
((8))
3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978, è autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi è destinata alle finalità e con le modalità di cui al comma 7-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.


-----------------


AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-26 aprile 1989, n. 241 (in G.U. 1a s.s. 3/5/1989, n. 18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito - e non le sole quote residue - dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60".