LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-1-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
 
  1.  In  attesa  del  riordino   del   sistema   pensionistico,   ad
integrazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge
22 dicembre  1986,  n.  910,  in  ordine  al  ripiano  dei  disavanzi
patrimoniali  del  fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  e   della
gestione speciale dei  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  e
autorizzata l'assunzione a carico del bilancio dello Stato per l'anno
1988, a titolo di regolazione debitoria pregressa, di  una  ulteriore
quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna delle  predette  gestioni,
in aggiunta a quella di  pari  importo  disposta  con  il  richiamato
articolo 8. Le predette anticipazioni di tesoreria  sono  autorizzate
senza oneri di interessi. 
  2. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di
pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per  far
fronte all'onere conseguente  all'attuazione  dell'articolo  7  della
legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto  delle  regolazioni  debitorie
pregresse per complessive lire 40.000 miliardi di cui al comma 1,  e'
fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi. 
  3. Al  fine  di  proseguire  nella  separazione  tra  previdenza  e
assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario  di
lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni
lavoratori dipendenti per  lire  12.390  miliardi  e  delle  gestioni
speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali,  dei
coltivatori   diretti,   coloni   e   mezzadri   e   dei    minatori,
rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e
3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli  oneri
derivanti  dall'applicazione   per   le   gestioni   suddette   delle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge  21  luglio  1965,  n.
903, e successive modificazioni e integrazioni,  rispettivamente  per
lire 1.511 miliardi, 98 miliardi,  95  miliardi,  282  miliardi,  per
complessive  lire  1.986   miliardi,   del   finanziamento   di   cui
all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160,  per  la  gestione
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri  per  lire  410  miliardi,
nonche' del finanziamento di  cui  all'articolo  11  della  legge  15
aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti  per
lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi. 
  4. A decorrere dal 1 gennaio 1988 e' soppresso  il  concorso  dello
Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle  gestioni  speciali
pensionistiche  degli   artigiani   e   degli   esercenti   attivita'
commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978,  n.
843, iscritto al capitolo n.  3591  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  5. In attesa del riordino del sistema  pensionistico,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su  proposta  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale  e  del  Ministro  del  tesoro,
sentito il parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
stabiliti i criteri e le  modalita'  di  determinazione,  per  l'anno
1989, degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'articolo 21, settimo
comma, della legge 27  dicembre  1983,  n.  730,  in  relazione  alla
variazione  media  delle  retribuzioni  contrattuali  dei  lavoratori
dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento
di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno  1975,  n.
160, al netto delle variazioni degli scatti  di  anzianita'  e  delle
variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti
di famiglia, comunque denominati. La perequazione  complessiva  delle
pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento  percentuale  di
queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle
retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti  privati  e
pubblici. All'onere derivante dal presente comma si  fa  fronte,  ove
occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote  contributive
dovute alle rispettive gestioni secondo criteri  determinati  con  il
predetto decreto. 
  6. A decorrere dal 1 gennaio  1988  ai  fini  della  determinazione
della misura delle  pensioni  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite
massimo   di   retribuzione   annua   pensionabile    previsto    per
l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui alla
allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma  alla
pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene,  a
tutti gli effetti, parte integrante di essa.((21a)) 
  7. A decorrere dal 1 gennaio 1988 sono soppressi il  contributo  di
lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di
disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al
capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale, nonche' l'autorizzazione di spesa di lire 8
milioni per le sistemazioni difensive nei  porti,  di  cui  al  regio
decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito  dalla  legge  9
gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritta
al capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina
mercantile. 
  8. A decorrere dal 1 gennaio 1988 e sino al 31 dicembre  1989,  non
si applicano le disposizioni contemplate nel secondo  e  terzo  comma
dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma
dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. 
  9. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti
sono rivalutati a decorrere  dall'anno  1988  in  ragione  del  tasso
d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento  alle  lire  1.000
superiori. 
  10. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni  erogate
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
la vecchiaia e i suprestiti dei lavoratori dello  spettacolo  gestita
dall'ENPALS, e' stabilito, per l'anno 1988,  a  favore  del  suddetto
ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi. 
    
                                                TABELLA
                                                     Quote di pensione
                                                     corrispondenti
                                                      per ogni anno
                                                      di anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite              contributiva
(espresse in percentuale del limite stesso)            complessiva
                   -                                         -
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . ..                 1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . ..                 1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . ..                 1,10
Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . .                 0,90


(2)

-----------------


AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 1988, n. 160 ha disposto (con l'art. 3,  comma  2-bis)  che
"L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  si  interpreta  nel
senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle
retribuzioni  imponibili   e   pensionabili,   rivalutate   a   norma
dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982,  n.
297,  e  relative   alle   ultime   duecentosessanta   settimane   di
contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione  media
pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI  con
decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le  retribuzioni  annue  di
cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,  relative  al
quinquennio precedente il 1 gennaio 1988 sono prese in considerazione
entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI  in  vigore
nel  suddetto  quinquennio,  secondo  le  modalita'  applicative  che
saranno stabilite con il decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale di cui al comma 2".

-----------------


    
AGGIORNAMENTO (21a) 
  Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, convertito dalla L. 19 marzo  1993,
n. 70 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "  Le  disposizioni  di
cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo  21,  comma  6,  devono
essere   interpretate   nel   senso   che    si    applicano    anche
all'assicurazione  generale   obbligatoria   per   l'invalidita'   la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale  di  previdenza
ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)."