LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
 
  1. E' autorizzata  l'esecuzione  di  un  programma  pluriennale  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento teconologico del patrimonio sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi.  Al  finanziamento
degli interventi si provvede mediante  operazioni  di  mutuo  che  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  sono  autorizzate
ad effettuare, nel limite del 95 per cento  della  spesa  ammissibile
risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo  abilitati,  secondo
modalita' e procedure da stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. (33)(43a)((59)) 
  2. Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
nazionale ed un  nucleo  di  valutazione  costituito  da  tecnici  di
economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e  di  funzioni
medico-sanitarie, da istituire con  proprio  decreto,  definisce  con
altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri generali per la programmazione  degli
interventi che debbono essere finalizzati ai  seguenti  obiettivi  di
massima: 
    a)  riequilibrio  territoriale  delle  strutture,  al   fine   di
garantire una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni
del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare  le
domande di ricovero; 
    b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a  piu'  elevato
degrado strutturale; 
    c)  ristrutturazione  del  30  per  cento  dei  posti  letto  che
presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale
recupero con adeguate misure di riadattamento; 
    d) conservazione in efficienza del  restante  50  per  cento  dei
posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente; 
    e)  completamento  della  rete  dei  presidi,   poliambulatoriali
extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo  intervento  su
quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni  di  cui
alle lettere a), b), c); 
    f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali,  per
anziani  che  non  possono  essere  assistiti  a  domicilio  e  nelle
strutture di  cui  alla  lettera  e)  e  che  richiedono  trattamenti
continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo
standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge  23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari
e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in  grado
di  provvedere  al  riequilibrio  di  condizioni  deteriorate.  Dette
strutture, sulla  base  di  standards  dimensionali,  possono  essere
ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili  dalla  riduzione
di posti-letto ospedalieri; 
    g) adeguamento alle  norme  di  sicurezza  degli  impianti  delle
strutture sanitarie; 
    h) potenziamento delle strutture preposte  alla  prevenzione  con
particolare riferimento ai laboratori di igiene  e  profilassi  e  ai
presidi multizonali di  prevenzione,  agli  istituti  zooprofilattici
sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
    i) conservazione all'uso  pubblico  dei  beni  dismessi,  il  cui
utilizzo e' stabilito da ciscuna regione  o  provincia  autonoma  con
propria determinazione. (22) 
  3. Il secondo decreto di cui al  comma  2  definisce  modalita'  di
coordinamento in  relazione  agli  interventi  nel  medesimo  settore
dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,
dalle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera
e da altre pubbliche amministrazioni, anche a  valere  sulle  risorse
del Fondo investimenti e occupazione (FIO). 
  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto  di
cui al comma 3, il programma  degli  inteventi  di  cui  chiedono  il
finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla
base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanita'
predispone   il   programma   nazionale    che    viene    sottoposto
all'approvazione del CIPE. 
  5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma  2,  il  CIPE
determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano possono contrarre  nei  diversi  esercizi.  Entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il  CIPE
approva il programma nazionale di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il
triennio 1988-1990 il limite  massimo  complessivo  dei  mutui  resta
determinato in  lire  10.000  miliardi,  in  ragione  di  lire  3.000
miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500  miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di  Trento  e
di  Bolzano  presentano   in   successione   temporale   i   progetti
suscettibili di immediata realizzazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2
OTTOBRE 1993, N. 396  ,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  4
DICEMBRE 1993, N. 492. 
  5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i  progetti  attuativi  del
programma di cui al comma 5, con la sola esclusione  di  quelli  gia'
approvati dal CIPE e di quelli gia' esaminati con esito positivo  dal
Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del  30
giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza  il  finanziamento,  e  di
quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma  15,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti  organi
regionali, i quali accertano  che  la  progettazione  esecutiva,  ivi
compresa quella delle  Universita'  degli  studi  con  policlinici  a
gestione  diretta  nonche'  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
di  tutti  gli  elaborati  tecnici  idonei  a  definire   nella   sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari
per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresi'  la  conformita'
dei progetti esecutivi  agli  studi  di  fattibilita'  approvati  dal
Ministero della sanita'. Inoltre, al fine di evitare  sovrapposizioni
di interventi, i competenti organi regionali verificano  la  coerenza
con l'attuale  programmazione  sanitaria.  Le  regioni,  le  province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione  temporale,
istanza  per   il   finanziamento   dei   progetti,   corredata   dai
provvedimenti della  loro  avvenuta  approvazione,  da  un  programma
temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti
nel rispetto delle normative nazionali e  regionali  sugli  standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati
di copertura per l'intero  progetto  o  per  parti  funzionali  dello
stesso. 
  6. L'onere di ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a  carico  del
bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989
e di lire 715 miliardi per l'anno 1990. (47) 
  7. Il limite  dei  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi  banditi  dal
Servizio sanitario nazionale e' elevato, per  il  personale  laureato
che partecipi a concorsi del ruolo  sanitario,  a  38  anni,  per  un
periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1988. (44) 
                                             (52) (53) (55) (56) (58) 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 2 ottobre 1993, n. 396, convertito con modificazioni  dalla
L. 4 dicembre 1993, n. 492 ha disposto (con l'art. 4,  comma  2)  che
"Il Nucleo  di  valutazione,  istituito  presso  il  Ministero  della
sanita' ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 della  legge  11  marzo
1988, n. 67 , e' soppresso". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 83, comma 3)
che "L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20,  comma
1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  e'  elevato  a  lire  34.000
miliardi". 
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AGGIORNAMENTO (43a) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
796, lettera n))  che  "Per  garantire  il  rispetto  degli  obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra  il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
un patto nazionale per  la  salute  sul  quale  la  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome, nella riunione  del  28  settembre
2006, ha espresso la propria condivisione: [...] 
  n) ai fini del programma pluriennale di interventi  in  materia  di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,  l'importo
fissato dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83,  comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi  di
euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi  di  programma
con le regioni e  l'assegnazione  di  risorse  agli  altri  enti  del
settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base
alle effettive disponibilita' di bilancio". 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 69)
che "Ai fini del programma pluriennale di interventi  in  materia  di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,  l'importo
fissato dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive  modificazioni,  rideterminato  in  23  miliardi  di  euro
dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con  le
regioni e l'assegnazione di  risorse  agli  altri  enti  del  settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito  in  base  alle
effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma e' destinato prioritariamente alle regioni che hanno  esaurito,
con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a valere sui
citati 23 miliardi di euro". 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma  7)
che  "Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle
autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati". 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
555) che "Ai fini del programma pluriennale di interventi in  materia
di  ristrutturazione  edilizia  e  di   ammodernamento   tecnologico,
l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.  67,
rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' elevato a  28  miliardi  di  euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con  le
regioni e l'assegnazione di  risorse  agli  altri  enti  del  settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito  in  base  alle
effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma  e'  destinato  prioritariamente  alle  regioni   che   abbiano
esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita'
a valere sui citati 24 miliardi di euro". 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art.  50,  comma  1-bis)
che "Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,  n.
67, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025". 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 81)
che "Ai fini del programma pluriennale di interventi  in  materia  di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,  l'importo
fissato  dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,   n.   67,
rideterminato dall'articolo 2, comma  69,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, e' elevato a 30 miliardi di euro, fermo  restando,  per
la  sottoscrizione  di  accordi  di  programma  con  le   regioni   e
l'assegnazione di risorse  agli  altri  enti  del  settore  sanitario
interessati, il limite annualmente definito in  base  alle  effettive
disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente comma  e'
destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con  la
sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a  valere  sulle
risorse previste dall'articolo 1, comma 555, della legge 30  dicembre
2018, n. 145". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha  disposto  (con  l'art.  4,  comma  4)  che
"All'attuazione del comma  2,  si  provvede,  sino  alla  concorrenza
dell'importo di 50 milioni di euro,  a  valere  sull'importo  fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come  rifinanziato
dall'articolo 1, comma 555, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
nell'ambito delle risorse non ancora  ripartite  alle  regioni.  Alle
risorse di cui al presente comma  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento
di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  sulla
base  delle  quote  d'accesso  al  fabbisogno  sanitario   indistinto
corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui
al  menzionato  articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,
l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene  secondo
la tabella B allegata al presente decreto." 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
442) che "Ai fini del  finanziamento  del  programma  pluriennale  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall'articolo  1,
comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  in  30  miliardi  di
euro, e' incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando,  per  la
sottoscrizione di accordi di programma  con  le  regioni,  il  limite
annualmente  definito  in  base  alle  effettive  disponibilita'  del
bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di  cui
al presente comma, tenuto conto della  composizione  percentuale  del
fabbisogno sanitario regionale corrente  previsto  per  l'anno  2020,
nonche' delle disposizioni dell'articolo 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' stabilita nei termini riportati nella prima
colonna della tabella di cui all'allegato  B  annesso  alla  presente
legge". 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
263) che "Ai fini del  finanziamento  del  programma  pluriennale  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32  miliardi
di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, e' incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando,
per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il
trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito  in  base
alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato".