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LEGGE 19 novembre 1987, n. 476

Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2018)
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Testo in vigore dal:  5-1-1999
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Art. 6

Assegnazione dei contributi
1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.
2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.
3.
(( COMMA ABRROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438 ))
.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati."