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LEGGE 19 novembre 1987, n. 476

Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2018)
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Testo in vigore dal:  5-1-1999
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Art. 5

Rendiconti
1. Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge è tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.
2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalità, i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati."