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LEGGE 19 novembre 1987, n. 476

Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2018)
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vigente al 05/12/2024
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Testo in vigore dal:  11-9-2018
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità
1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105))
.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.