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LEGGE 22 aprile 1987, n. 158

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-4-1987

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo.
5-ter. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati dichiarati decaduti, per incompatibilità con l'esercizio di attività professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito di pari anzianità.
2. Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il regime a tempo pieno, il trattamento economico è pari al 70 per cento di quello spettante al professore universitario della seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
3. La nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori confermati non modifica i compiti come definiti dal primo e secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1 novembre 1987".
Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 2-bis - (Ricercatori astronomi e geofisici). - 1. Ai ricercatori astronomi e geofisici, di cui all'articolo 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, fermo restando il regime delle incompatibilità connesso al loro stato giuridico, con la conferma in ruolo sono attribuiti il trattamento e la progressione economica ed il trattamento di previdenza e di quiescenza previsti per i ricercatori confermati a tempo pieno.
Art. 2-ter - (Assistenti universitari del ruolo ad esaurimento). - 1. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento possono optare tra il regime di impegno a tempo pieno e quello a tempo definito previsto per i ricercatori confermati.
2. Nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo pieno si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del precedente articolo 1.
3. Il trattamento economico è quello previsto dal precedente articolo 2 per i ricercatori universitari a tempo pieno e a tempo definito.
4. È abrogato il quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - (Organico del ruolo dei ricercatori). - 1. Nei primi quattro anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti e messi a concorso, anche in soprannumero da riassorbire, 1.000 posti di ricercatore per ciascuno dei primi tre anni e 500 posti per l'anno successivo, oltre quelli previsti dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per concorsi liberi, non ancora banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali posti sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università.
Su parere vincolante del senato accademico, le università destinano i posti ad esse assegnati alle diverse aree disciplinari, tenendo conto delle esigenze di riequilibrio fra i vari settori.
2. I posti di ricercatore, anche se conseguenti ad inquadramenti in soprannumero, che si rendono vacanti, sono riassorbiti allorché nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda il numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti. Sono comunque esclusi dal riassorbimento i posti di ricercatore istituiti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e destinati a concorsi liberi.
3. I posti non riassorbiti ai sensi del comma 2 sono immediatamente disponibili presso le medesime facoltà nelle quali si verifica la vacanza".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - (Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato). - 1. Il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso fino all'anno accademico 1991-92, e comunque fino al compimento di due tornate di concorsi a posti di professore associato successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le prime due tornate dei concorsi a posti di professore associato di cui al comma 1, banditi con frequenza biennale ad anni alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti, fino ad un massimo di 5.000 posti e non più di 2.500 per la prima tornata, nonché la metà dei posti della dotazione aggiuntiva di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non ancora messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ripartisce i posti predetti e li mette a concorso senza dar luogo a procedure di trasferimento, fatti in ogni caso salvi i trasferimenti disposti nel corso dell'anno accademico 1986-87 e con effetto dal 1 novembre 1987.
4. Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti".
All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: "fra le università" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale ripartizione avviene nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 23".
Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis - (Requisiti per l'accesso ai concorsi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario). - 1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze rese permanenti ai sensi del precedente articolo 6, ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base del titolo di studio a suo tempo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie stesse.
2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, per i suddetti profili professionali".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dagli articoli 2, 2-bis e 2-ter, valutato per l'anno 1987 in lire 23 miliardi e per gli anni 1988 e 1989 rispettivamente in lire 136 miliardi e in lire 151 miliardi, si provvede, quanto a lire 23 miliardi per il 1987 mediante corrispondente riduzione del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario, quanto a lire 50 miliardi per il 1988 e a lire 65 miliardi per il 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento "Stato giuridico dei ricercatori universitari"; quanto a lire 86 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, parzialmente utilizzando la quota parte dell'accantonamento "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo", e, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 6856, parzialmente utilizzando la quota parte dell'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".
2. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1987, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1987

COSSIGA

FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 11 maggio 1987.